Art. 11 Prove preselettive 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a mille (1.000). 2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10. 3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 5. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. 6. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 50, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte. 9. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente. 10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico. 11. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 12. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. 13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.