Art. 13 Graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione di cui all'art. 9 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. 3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.