Art. 2 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui alla vigente normativa in materia qualora i limiti percentuali
previsti per ogni categoria di destinatari in  rapporto  ai  posti  a
concorso consenta l'assorbimento di almeno una unita'. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di  cui  per  poter  essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 13.