Art. 8 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art.  6,  comma  4,  e
eventuali modifiche, pubblicate  sul  sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it , tutte le comunicazioni  personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta. 
    2.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita'  nel  caso  di  dispersione  di   comunicazioni   e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.