Art. 13 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    I candidati al concorso possono esercitare il diritto di  accesso
agli  atti  della  procedura  concorsuale  ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti puo' essere differito fino alla  conclusione  della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e  speditezza  della
procedura stessa.