Art. 13 Accesso agli atti del concorso I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.