Art. 6 Prove concorsuali Il concorso si svolgera' mediante esami. Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. a) Prove scritte. La prima prova consistera' nello svolgimento di un elaborato in materia di Topografia e navigazione. La seconda, a contenuto teorico-pratico, consistera' nello svolgimento di una prova in materia di Cartografia. Le prove si intenderanno superate dai candidati che abbiano riportato una votazione, per ciascuna prova, di almeno 21/30. Il diario della prova scritta sara' pubblicato con le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente bando. b) Colloquio. Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato le prove scritte con un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a quello indicato alla precedente lettera a). Il colloquio vertera' sulle stesse materie delle prove scritte nonche' su: 1) Geodesia; 2) Idrografia e oceanografia; 3) elementi di grafica; 4) elementi di Diritto internazionale marittimo; 5) elementi di Diritto costituzionale; 6) Ordinamento del Ministero della difesa; 7) nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione. In sede di prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza della lingua inglese nonche' l'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' pubblicato, unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito www.difesa.it almeno venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al colloquio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'. Il punteggio finale e' dato, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.