Art. 9 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, nonche' dell'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98  e  dell'art.  16-octies,  commi   1-quater   e
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dall'art. 50 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5) gli orfani di guerra; 
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8) i feriti in combattimento; 
    9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16)  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
    17) i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    18) gli invalidi e i mutilati civili; 
    19) i militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
    c) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.