Art. 22 Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza Armata, acquisiranno la qualifica di Allievi e dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di formazione, una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di Truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione alla durata del proprio corso di studi. 3. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 4. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione Generale della Sanita' Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 5. Gli ammessi ai corsi d'Accademia potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o - per il solo ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, specialita' pilota - al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 conseguiranno la nomina a Ufficiale in servizio permanente ai sensi e con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.