Art. 2 
 
 
                       Requisiti per la nomina 
 
 
    1.  Possono  partecipare  alla   procedura   di   selezione   per
l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento  della  nomina  a
giudice onorario di pace e vice procuratore onorario coloro che  sono
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) esercizio dei diritti civili e politici; 
    c) essere di condotta incensurabile; 
    d) idoneita' fisica e psichica; 
    e) eta' non  inferiore  a  ventisette  anni  e  non  superiore  a
sessanta, con riferimento alla data  della  delibera  di  nomina  del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
    f)  laurea  in  giurisprudenza  conseguita  a  seguito  di  corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni. 
    2. Non puo' essere conferito l'incarico di  giudice  onorario  di
pace e di vice procuratore onorario a coloro che: 
    a) hanno riportato condanne per delitti  non  colposi  o  a  pena
detentiva   per   contravvenzioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
    b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o  di  sicurezza
personali; 
    c) hanno subito sanzioni  disciplinari  superiori  alla  sanzione
piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; 
    d) sono stati collocati in quiescenza; 
    e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non  consecutivi,
le funzioni giudiziarie onorarie; 
    f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario
o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico; 
    g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma
6, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. 
    3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza
del termine per la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1,  lettera  e),  e  devono
permanere al momento della nomina.