Art. 4 
 
 
            Titoli di preferenza e criteri di valutazione 
 
 
    1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: 
    a) l'esercizio pregresso  delle  funzioni  giudiziarie,  comprese
quelle onorarie, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma  6,
del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017,  non  puo'  essere
nominato chi ha gia' svolto le funzioni di  magistrato  onorario  per
piu' di quattro anni; 
    b) l'esercizio, anche pregresso, per  almeno  un  biennio,  della
professione di avvocato; 
    c) l'esercizio, anche pregresso, per  almeno  un  biennio,  della
professione di notaio; 
    d)  l'esercizio,  anche  pregresso,  per   almeno   un   biennio,
dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; 
    e) lo  svolgimento  con  esito  positivo  del  tirocinio  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio  2017,  senza
che sia  intervenuto  il  conferimento  dell'incarico  di  magistrato
onorario; 
    f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio,  delle  funzioni
inerenti ai servizi delle cancellerie e  segreterie  giudiziarie  con
qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; 
    g) lo svolgimento, con esito positivo,  dello  stage  presso  gli
uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
    h)  il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca   in   materie
giuridiche; 
    i)  l'esercizio,  anche  pregresso,  per   almeno   un   biennio,
dell'insegnamento di  materie  giuridiche  negli  istituti  superiori
statali. 
    2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi  del  comma  1
prevale, nell'ordine: 
    a) la maggiore anzianita' professionale o  di  servizio,  con  il
limite massimo di dieci anni di anzianita'; 
    b) la minore eta' anagrafica; 
    c) il piu' elevato voto di laurea. 
    Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza  le  date  di
effettivo inizio (presa  di  possesso  per  le  funzioni  giudiziarie
ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e  di  cessazione
eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e
funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione. 
    La mancanza di tali indicazioni costituisce causa  di  esclusione
della valutazione del titolo di preferenza ai fini  della  formazione
della graduatoria. 
    Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento  deve  essere
indicata  come  data  finale  quella  di  scadenza  del  termine   di
presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando  di
concorso. 
    3.  I  titoli   di   preferenza   sono   documentati   attraverso
dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47  e  48  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
redatta inserendo i relativi dati  nell'apposito  modulo  di  domanda
(FORM). 
    L'Amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e
in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d),  f)
e i) del comma 1 sono calcolati in giorni. 
    I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d),  f)  e  i)
del comma 1 vengono  presi  in  considerazione,  anche  ai  fini  del
calcolo del punteggio per la formazione della  graduatoria,  soltanto
per i periodi successivi ai  primi  due  anni  di  svolgimento  delle
relative funzioni e attivita' e  tenuto  conto  del  limite  previsto
dalla lettera a) del comma 2 che precede. 
    5.  I  titoli  di  preferenza  conseguiti  o  comunque   prodotti
dall'aspirante oltre il termine  di  scadenza  per  la  presentazione
della domanda non possono essere  presi  in  considerazione  ai  fini
della formazione e definizione della graduatoria. 
    6.  Le  attivita'  di  «praticante  procuratore  legale»   o   di
«praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero  di  «ufficiale
rogante» svolta da pubblici  dipendenti  nell'esercizio  di  funzioni
amministrative, nonche' quelle di «cultore della materia»  ovvero  di
«assistente»  nelle  universita'  non  costituiscono  rispettivamente
«esercizio della professione di avvocato o di notaio»,  di  cui  alle
lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento  di  materie  giuridiche
nelle universita' o negli istituti superiori statali»,  di  cui  alle
lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono  essere
valutate  quali  titoli  di  preferenza  per  la   formazione   della
graduatoria. 
    7. Le  funzioni  di  pubblico  ministero  svolte  in  udienza  in
qualita'  di  delegati  del  Procuratore  della  Repubblica  a  norma
dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12  (Ordinamento
giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non  piu'  di  due
anni che nei cinque anni  precedenti  abbia  svolto  le  funzioni  di
ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che
frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali» non possono essere considerate  titolo  di
preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le
svolge lo status di magistrato onorario.