Art. 8 Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario 1. L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto: a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio; b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio. 2. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio Superiore della Magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale. 3. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a trenta ore, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola Superiore, nonche' su materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura. 4. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita' formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola Superiore della Magistratura. 5. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorariun rapporto per ciascun magistrato onorario. 6. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati, esaminato il rapporto di cui al comma 5 redatto dalla struttura della formazione decentrata, formula un parere sull'idoneita' dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio Superiore della Magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio. 7. Il Consiglio Superiore della Magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 6 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario. 8. La suddetta graduatoria conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto. Sulla base della graduatoria, il Consiglio Superiore della Magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 10 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma. 9. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 6 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 5, comma 9, del presente decreto possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti. In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto. Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio Superiore della Magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico. 10. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario di pace ovvero di vice procuratore onorario con decreto.