Art. 9 
 
 
                          Incompatibilita' 
       (art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116) 
 
 
    1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario: 
    a) i membri del Parlamento nazionale  e  del  Parlamento  europeo
spettanti all'Italia, i membri del  Governo  e  quelli  delle  giunte
degli  enti  territoriali,  nonche'  i  deputati  e   i   consiglieri
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali; 
    b) gli  ecclesiastici  e  i  ministri  di  qualunque  confessione
religiosa; 
    c) coloro che ricoprono o  che  hanno  ricoperto,  nei  tre  anni
precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei  partiti
e movimenti politici o nelle associazioni sindacali  comparativamente
piu' rappresentative; 
    d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico; 
    e) coloro che svolgono abitualmente attivita'  professionale  per
conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per  istituti  o
societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge,  la
parte dell'unione civile, i conviventi, i  parenti  fino  al  secondo
grado o gli affini entro il primo  grado  che  svolgono  abitualmente
tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita  le
funzioni giudiziarie. 
    2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non  possono  esercitare
le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi  nel
circondario  del  Tribunale  nel  quale  esercitano  la   professione
forense, ovvero nel quale esercitano la professione  forense  i  loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci
della societa' tra professionisti, il coniuge, la  parte  dell'unione
civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o  gli  affini
entro  il  primo  grado.  Gli  avvocati  che  esercitano  la  propria
attivita' professionale nell'ambito di societa'  o  associazioni  tra
professionisti non  possono  esercitare  le  funzioni  di  magistrato
onorario nel circondario  del  Tribunale  nel  quale  la  societa'  o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa  di
incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al Tribunale  per
i minorenni, al Tribunale penale militare, ai giudici  amministrativi
e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie. 
    3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni
di magistrato onorario non possono esercitare la professione  forense
presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario  del  Tribunale
ove ha sede l'ufficio giudiziario  al  quale  sono  assegnati  e  non
possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti
svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche  agli  associati  di  studio,  ai  membri
dell'associazione  professionale  e  ai  soci  della   societa'   tra
professionisti,  al  coniuge,  la  parte   dell'unione   civile,   ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro  il
primo grado. 
    4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli  di  parentela
fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio
o di convivenza non possono  essere  assegnati  allo  stesso  ufficio
giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle
parti dell'unione civile. 
    5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere
incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che
si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi  nel  circondario
presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.