Art. 14 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
ripartizione dei posti a concorso di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto,  sara'  formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo
l'ordine del punteggio conseguito  da  ciascun  concorrente  ottenuto
sommando: 
    a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
    b) il punteggio riportato nella prova orale; 
    c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
    d) l'eventuale  punteggio  assegnato  per  ciascuna  prova  orale
facoltativa di lingua straniera; 
    e) l'eventuale punteggio attribuito  negli  esercizi  facoltativi
delle prove di efficienza fisica. 
    2. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza  previsti  dall'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande  e  dichiarati  nella  domanda   di   partecipazione   o   in
dichiarazione sostitutiva allegata alla  medesima.  A  parita'  o  in
assenza di titoli di preferenza sara' preferito il  concorrente  piu'
giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma  76
della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2,  comma  9,  della
legge n. 191/1998. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito,  ovvero  ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'art. 655 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non  siano  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui al  precedente  art.  1,  comma  2-  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    4.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   italiana.   Inoltre,   sara'   pubblicata    nel    sito
www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.