Art. 15 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare  Marittimo
o 
    Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo
delle  Capitanerie  di  Porto  con  anzianita'  assoluta  nel   grado
stabilita nel decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole  della  Marina
Militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   Ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della  nomina.  Detti  Ufficiali  saranno
sottoposti  a  visita  di  incorporamento  volta  ad   accertare   il
mantenimento dell'idoneita' psicofisica prevista per il  reclutamento
e,  in  tale  sede,  dovranno  presentare  nelle  modalita'  previste
dall'art. 10,  se  non  gia'  prodotto  all'atto  degli  accertamenti
psico-fisici di cui al gia' citato art. 10,  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD.  Inoltre,  saranno
sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie  previste  dalla  normativa
sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e  all'estero.
A tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: 
      - il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazione  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  direzione  generale
della Sanita' Militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel  caso  in  cui
alcuni dei posti a concorso  risulteranno  scoperti  per  rinuncia  o
decadenza di  vincitori,  la  direzione  generale  per  il  Personale
Militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro  1/12  della
durata del corso stesso, di  altrettanti  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  Guardiamarina  in
servizio permanente del Corpo Sanitario Militare Marittimo ovvero del
Corpo delle Capitanerie di Porto  che,  trovandosi  nelle  condizioni
previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non possa frequentare il corso applicativo, sara' rinviato  d'ufficio
al corso successivo. 
    Per  gli  Ufficiali  che   supereranno   il   corso   applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    6. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    8. Gli ufficiali del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto  saranno
impiegati nei settori connessi ai servizi d'istituto e in particolare
alla sicurezza della navigazione.