Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) le commissione esaminatrici - una per ciascun Corpo - per le
prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove  orali  e  per  la
formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i Corpi; 
      c) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i Corpi; 
      d) la commissione per la prova di efficienza fisica, unica  per
tutti i Corpi. 
      e) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i Corpi; 
    2. Le commissioni esaminatrici, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Contrammiraglio,
presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio di grado non inferiore a  Capitano
di Corvetta, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per  il
quale viene indetto il concorso, membri; 
      c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto
di voto solo per le materie di pertinenza; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Sottufficiale con il grado  di  Primo  Maresciallo  della
Marina Militare  ovvero  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, con profilo non
inferiore  a  «Funzionario  di  Amministrazione»,  segretario   senza
diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario  Militare  Marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici di grado non inferiore  a  Capitano  di
Corvetta del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di Vascello, presidente; 
      b) due Ufficiali della Marina Militare specialisti in selezione
attitudinale militare, membri; 
      c) un Sottufficiale della Marina Militare appartenente al ruolo
dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare. 
    5. La commissione per la prova di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore della Marina  Militare  in  servizio,
presidente; 
      b) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente  di  Vascello,
membro; 
      c)  un  Sottufficiale  della  Marina  Militare  del  ruolo  dei
Marescialli della categoria ISMEF, membro e segretario. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  Ufficiali
e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina Militare, ovvero di
esperti di settore esterni alla Forza Armata. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; 
      b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo,
membri; 
      c)  un  sottufficiale   della   Marina   militare   del   ruolo
marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.