Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 aprile 2012, n. 80. 
    Essa e' presieduta da un dirigente generale del  Dipartimento  ed
e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie  oggetto
delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali  almeno  uno
non  appartenente  all'Amministrazione  emanante.  Con  il   medesimo
decreto e' nominato per ciascun componente, un membro supplente,  per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le
prove di lingua straniera il giudizio e' espresso  dalla  commissione
con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue  previste
nel bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in  servizio
nel Dipartimento, si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  9,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487. 
    Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte  da  un
appartenente  al  ruolo   dei   funzionari   amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei  collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria.