Art. 2 1. Al suddetto concorso e' ammesso a partecipare soltanto il personale disabile, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, in possesso dei sotto indicati requisiti: a) eta' non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) laurea magistrale afferente alle classi di lauree in Ingegneria informatica (LM 32) o in Informatica (LM 18) rilasciata da una universita' della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato da universita' di altro Stato dell'Unione europea, deve esserne riconosciuta l'equiparazione alla laurea italiana con le modalita' prescritte dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono escluse tutte le equipollenze; d) titolo di dottore di ricerca in materie attinenti agli argomenti della prova scritta del concorso ovvero esperienza maturata svolgendo, presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati, per almeno un triennio post lauream, attivita' tecnologica e/o professionale, valutata positivamente ai sensi dell'art. 20, comma 4, lett. a) del decreto legislativo n. 127/2003. Il possesso di detto requisito sara' accertato dalla commissione esaminatrice, che dovra' darne tempestivamente notizia all'ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso del requisito stesso; e) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si concorre; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6. 3. Non possono essere ammessi al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche.