Art. 9 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione riportata nella prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.