Art. 9 
 
 
                 Approvazione graduatoria di merito 
 
 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata  da  ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste dall'art. 8. 
    Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria di merito, formata sulla  base  del  punteggio  riportato
nelle prove d'esame. 
    La graduatoria di merito e' approvata dal direttore  generale  ed
e' pubblicata all'albo ufficiale on-line dell'Universita' degli studi
di Pavia. 
    Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative. 
    La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre  anni  dalla
pubblicazione, fatti salvi periodi di validita' di  durata  superiore
prevista da disposizioni di legge. Ad essa puo' essere fatto  ricorso
per coprire ulteriori posti vacanti oltre a quello messo a concorso.