Art. 8 
 
                                Oneri 
 
    1. Ai  componenti  della  Commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di prima fascia, ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno
sul capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento  -  compresi  i
gettoni di presenza, i compensi ai  componenti  e  le  indennita'  di
missione ed  il  rimborso  spese  di  trasporto  ai  membri  estranei
all'amministrazione  della  salute  -   di   consigli,   comitati   e
commissioni in materia di ricerca medica», nell'ambito della missione
«Ricerca e innovazione» - programma «Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'», allocato nello  stato  di  previsione
della spesa  del  Ministero  della  salute  per  l'esercizio  2017  e
corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.