Art. 2 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
    1. Possono partecipare alla selezione  coloro  che  possiedono  i
seguenti requisiti generali: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti  all'accordo  CE  2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese  terzo  con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
      b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale  in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 
    2. Per coloro che abbiano conseguito  il  titolo  all'estero  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere  dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di  partecipazione
alla selezione. 
    3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
      a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero  destituiti
o  licenziati  o  dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,  nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 
      c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i  tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale.