Art. 10 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte ed una prova orale. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale, determina i  quesiti  da  porre  ai  singoli
candidati per ciascuna delle materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono
proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 
    3. Le prove scritte verteranno su: 
      diritto penitenziario con particolare riferimento  alle  misure
alternative  e  sostitutive  alla  detenzione  e  alle  sanzioni   di
comunita',   per   adulti   e   minori,   anche   nella   prospettiva
sovranazionale; 
      modelli, tecniche  e  strumenti  di  metodologia  del  servizio
sociale. 
    4. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    5. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte ed inoltre su: 
      elementi di diritto penale, di procedura penale e di diritto di
famiglia e dei minori; 
      etica e deontologia professionale dell'assistente sociale; 
      elementi di criminologia e sociologia della devianza; 
      elementi di diritto amministrativo. 
    6. Detta prova comprendera' anche: 
      l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera  scelta
dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
      l'accertamento della conoscenza dell'uso di  apparecchiature  e
applicazioni informatiche. 
    7.  Le  prove  scritte  e  l'eventuale  prova   preselettiva   si
svolgeranno nei  luoghi  e  nelle  date  che  saranno  stabiliti  con
successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del
Ministero della  giustizia,  a  partire  dal  29  maggio  2018.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    8. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e  dovranno,  senza   alcun
preavviso   o   invito,   presentarsi   muniti   del   documento   di
identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di
partecipazione e della ricevuta di invio della domanda  completa  del
numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai  sensi
del comma precedente. 
    9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara'  dato  ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di  quello  in  cui  essi
debbono sostenerla, mediante apposita nota  ministeriale,  che  sara'
inviata presso la mail indicata nella domanda.  Con  la  stessa  nota
sara' data contemporaneamente comunicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte. 
    10. La prova orale si intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    11. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso.