Art. 10 Prove di esame 1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due prove scritte ed una prova orale. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 3. Le prove scritte verteranno su: diritto penitenziario con particolare riferimento alle misure alternative e sostitutive alla detenzione e alle sanzioni di comunita', per adulti e minori, anche nella prospettiva sovranazionale; modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale. 4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. 5. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su: elementi di diritto penale, di procedura penale e di diritto di famiglia e dei minori; etica e deontologia professionale dell'assistente sociale; elementi di criminologia e sociologia della devianza; elementi di diritto amministrativo. 6. Detta prova comprendera' anche: l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 7. Le prove scritte e l'eventuale prova preselettiva si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, a partire dal 29 maggio 2018. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi muniti del documento di identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione e della ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai sensi del comma precedente. 9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sara' inviata presso la mail indicata nella domanda. Con la stessa nota sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 10. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30. 11. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.