Art. 11 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le
prove scritte da  una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a mille (1.000). 
    2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di
domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale
e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10. 
    3.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla l'Amministrazione si potra'  avvalere  della  consulenza  di
enti  pubblici  o  di   privati   specializzati   nel   settore.   La
predisposizione  dei  quesiti  puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    5. Durante le prove e' fatto divieto ai candidati  di  comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in  relazione
con altri salvo che con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    6. Nel corso delle prove  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e'
escluso dal concorso. 
    7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che alle  prove
preselettive risulteranno classificati, in base al punteggio,  tra  i
primi 750  nonche'  i  candidati  che  abbiano  riportato  lo  stesso
punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 
    8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    9. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    11. L'assenza dalle  prove  preselettive,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso. 
    12. L'esito  delle  prove  sara'  pubblicato  sul  sito  web  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge.