Art. 13 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art. 9 redige la graduatoria di merito  con  l'indicazione  della
votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3. Il direttore generale  del  personale,  delle  risorse  e  per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento,  con  proprio  decreto   approva   la
graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso. 
    4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito web  del  Ministero
della giustizia www.giustizia.it  con  modalita'  che  assicurino  la
riservatezza dei dati sensibili. Di  tale  pubblicazione  sara'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione di  detto  avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.