Art. 2 
 
 
                      Riserve di posti e titoli 
                     di precedenza o preferenza 
 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva  nonche'  i   titoli   di
preferenza, come previsti  dalla  vigente  normativa,  a  parita'  di
merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la presentazione della domanda  di  partecipazione  ed  espressamente
menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 13.