Art. 3 Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge; sono altresi' considerati validi i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14; d) abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale; e) iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche; f) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di funzionario della professionalita' di servizio sociale di cui al vigente ordinamento professionale; g) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.