Art. 3 
 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) laurea triennale, laurea  magistrale  o  diploma  di  laurea
(vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o  equipollenti
per legge; sono altresi' considerati validi i diplomi universitari in
servizio sociale o i diplomi  di  assistente  sociale  conseguiti  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14; 
      d) abilitazione all'esercizio della professione  di  assistente
sociale; 
      e) iscrizione all'albo professionale degli assistenti  sociali,
ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche; 
      f) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per  i  soggetti
con disabilita' come idoneita' allo  svolgimento  delle  mansioni  di
funzionario della professionalita' di  servizio  sociale  di  cui  al
vigente ordinamento professionale; 
      g) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei
termini  stabiliti  nel  presente   bando,   l'Amministrazione   puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi  con
provvedimento del direttore generale del personale, delle  risorse  e
per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.