Art. 8 
 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art.  6,  comma  4,  e
eventuali modifiche, pubblicate sul  sito  web  del  Ministero  della
giustizia, www.giustizia.it tutte  le  comunicazioni  personali  agli
aspiranti avverranno in forma scritta. 
    2. L'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non
assume  alcuna   responsabilita'   nel   caso   di   dispersione   di
comunicazioni e/o ritardata  ricezione  da  parte  dei  candidati  di
avvisi  di  convocazione,  derivanti  da   inesatte   od   incomplete
indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da  mancata  oppure
tardiva comunicazione del  cambiamento  di  recapito  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali  o  telegrafici  o  altre
cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.