Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
Giudice minorile, in conformita' ai principi  dettati  dall'art.  35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sara' nominata la commissione esaminatrice  ai  sensi  della  vigente
normativa. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni.