Art. 8 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il secondo,  terzo  e  quarto
capoverso della Sezione 2.8. «Prova facoltativa di lingua  straniera»
dell'Appendice Arma dei Carabinieri del decreto interdirigenziale  n.
31/1D del 27 dicembre 2017 e' sostituito dal seguente: 
    «Il candidato che richiede di effettuare la prova facoltativa  di
lingua straniera, di cui all'art. 17 del  bando,  che  potra'  essere
sostenuta in una delle lingue straniere a scelta  del  candidato  tra
l'araba, la francese, la spagnola e la tedesca, verra'  sottoposto  a
un'iniziale prova scritta consistente in un test composto da non meno
di 60 domande a risposta multipla predeterminata e  della  durata  di
almeno 40 minuti. 
    Il punteggio della prova scritta sara' calcolato attribuendo  0,5
punti per ogni risposta esatta e 0 punti per  ogni  risposta  errata,
non data o data multipla. 
    I candidati che conseguiranno nella prova scritta  una  votazione
minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale, della  durata
non inferiore  a  15  minuti,  che  si  intendera'  superata  con  il
conseguimento di una votazione minima di 18/30.».