Art. 14 Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a). 2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi. 5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il giorno 11 maggio 2018, con avviso sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica e all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per la specializzazione comandante di stazione e unita' navale. I candidati per la specializzazione «pilota militare» idonei alle prove di efficienza fisica saranno convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nelle date indicate nel predetto avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5. 7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.