Art. 18 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale 1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettere c). 2. A tal fine, i candidati: a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare», sono avviati a visita medica preliminare presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, viale Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale del predetto Istituto, nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it, cosi' come richiamato dall'art. 19, comma 1, disponendo a tal fine, laddove ritenuto necessario, l'effettuazione delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 19, comma 7. I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, quale pilota, sono, a cura della competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale per la specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», sono sottoposti a visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I candidati per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare», dichiarati non idonei ai servizi di navigazione aerea in sede di visita medica preliminare, possono richiedere di essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. La relativa istanza: a) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita', al Centro di reclutamento per il successivo esame della sottocommissione per la visita medica preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); b) deve essere integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 7). L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia o all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it improrogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro il predetto termine; c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla lettera a), la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': (1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza espresso; (2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare. In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta Commissione sanitaria di appello, la sottocommissione di cui alla lettera a) esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale per la specializzazione «pilota militare», anche a seguito degli ulteriori accertamenti di cui all'art. 19, comma 7. La suddetta istanza non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini ivi indicati. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica preliminare sara' immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 5. I candidati per i posti riservati alla specializzazione «pilota militare», giudicati non idonei a seguito delle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti ai sensi dell'art. 19, comma 7, dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», dichiarati non idonei al termine della visita medica preliminare, possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione. Tale istanza deve essere: a) presentata al Centro di reclutamento al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque presa in considerazione la documentazione: (1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso; (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento. In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini ivi indicati. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare. 7. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e alle prove orali e facoltative di lingua straniera e di informatica. 8. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate pseudoisocromatiche; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello. 9. La sottocommissione per la visita medica preliminare: a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 8, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e le prove orali e facoltative di lingua straniera e di informatica. 11. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui siano stati riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari presso la Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.