Art. 18 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
                             aeronavale 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettere c). 
    2. A tal fine, i candidati: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», sono avviati a visita  medica  preliminare  presso
l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare,  viale
Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai  sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre  2003  e  dell'art.  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  acquisito  il  giudizio
medico-legale del predetto  Istituto,  nei  confronti  dei  candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio  nella
Guardia  di  finanza,  sulla  base  delle  previsioni   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e delle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicate  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, cosi' come richiamato dall'art. 19, comma 1,
disponendo a tal fine, laddove ritenuto  necessario,  l'effettuazione
delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e  di
laboratorio di cui all'art. 19, comma 7. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quale pilota, sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale  per
la specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale», sono  sottoposti  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», dichiarati non idonei ai  servizi  di  navigazione
aerea in sede di visita medica  preliminare,  possono  richiedere  di
essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma
del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      a) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita',  al  Centro  di  reclutamento  per  il
successivo  esame  della  sottocommissione  per  la   visita   medica
preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) deve essere integrata da documentazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 7). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it improrogabilmente entro  il  decimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per
la mancata ricezione o per i ritardi  nella  consegna  dell'originale
della documentazione entro il predetto termine; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla  lettera  a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni  o  infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        (1) confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        (2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
    In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione sanitaria di appello, la  sottocommissione  di  cui  alla
lettera a) esprime il  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo  normale
- comparto aeronavale  per  la  specializzazione  «pilota  militare»,
anche a seguito degli ulteriori  accertamenti  di  cui  all'art.  19,
comma 7. 
    La suddetta istanza non e' accolta qualora non  venga  presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la  documentazione  di
cui alla lettera  b)  non  pervenga  in  originale  nei  termini  ivi
indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento. 
    5. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
«pilota militare», giudicati non idonei  a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
ai sensi  dell'art.  19,  comma  7,  dalla  sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti  riservati
alla specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,
dichiarati non idonei al termine  della  visita  medica  preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione. 
    Tale istanza deve essere: 
      a) presentata  al  Centro  di  reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviato   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione: 
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    7.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e  alle  prove  orali  e
facoltative di lingua straniera e di informatica. 
    8. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle  matassine  colorate
pseudoisocromatiche; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    9. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma  8,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale e le prove orali e facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    11. I candidati risultati assenti alla visita medica  preliminare
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui  siano  stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari  presso  la
Commissione sanitaria di appello  dell'Aeronautica  militare,  ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    12.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.