Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo che: (1) alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1990; (2) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita'; (3) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; (4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; (5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; (6) non siano sospesi dal servizio o non siano in aspettativa; b) i cittadini italiani che: (1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2018, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di eta', vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 2001, estremi inclusi; (2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; (3) siano in possesso dei diritti civili e politici; (4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il comparto ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione e per il comparto aeronavale - specializzazione comandante di stazione e unita' navale dei proscioglimenti per inattitudine al volo; (5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; (6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; (7) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; (8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. 3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2017/2018. 4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.