Art. 20 Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti: a) devono risultare in possesso: (1) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; (2) del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza; b) non essere affetti dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esame delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. In tali casi deve essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), punto (1) e lettera b). 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui all'art. 18, comma 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 18, comma 5. 8. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente documentazione sanitaria, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a sessanta giorni: a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto; e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante: (1) stato di buona salute; (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; (3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche; (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d). 9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 8, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso. 10. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso certificato di cui all'art. 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 11. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 4 luglio 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 12. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato, e' escluso dal concorso. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.