Art. 22 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono: a) per il comparto ordinario in: (1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); (2) un esame di geografia (durata massima 15'); (3) un esame di matematica (durata massima 15'); b) per il comparto aeronavale in: (1) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); (2) un esame di geografia (durata massima 15'); (3) un esame di matematica (durata massima 15'); (4) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a) e b), punti (1), (2) e (3) sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera b), punto (4), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: a) nella lettura di un brano; b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e' sottoposto per il comparto ordinario alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica, per il comparto aeronavale alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) - e di informatica, con le modalita' indicate in allegato 11. 9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo': a) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca; b) essere comunque assistito, nel corso della richiamata prova, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al comma 4. 12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 11. 13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato a ogni candidato. 14. Al termine delle prove orali e delle prove facoltative di lingua straniera e informatica dei candidati per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare», la medesima sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 27, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» da avviare agli accertamenti di cui ai successivi articoli 23 e 24. 15. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.