Art. 22 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono: 
      a) per il comparto ordinario in: 
        (1) un esame di storia ed educazione civica  (durata  massima
15'); 
        (2) un esame di geografia (durata massima 15'); 
        (3) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      b) per il comparto aeronavale in: 
        (1) un esame di storia ed educazione civica  (durata  massima
15'); 
        (2) un esame di geografia (durata massima 15'); 
        (3) un esame di matematica (durata massima 15'); 
        (4) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a) e b), punti (1), (2) e (3) sono  suddivisi
in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli  esami.  La
prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma  1,  lettera
b), punto  (4),  da  effettuarsi  senza  l'ausilio  del  vocabolario,
consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La sottocommissione, prima dell'inizio della prova,  individua  i
brani da sottoporre ai candidati per  la  lettura.  Tali  brani  sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto per il comparto ordinario alle prove  facoltative  di  una
lingua straniera - scelta tra quelle di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera a) - e di informatica, per il comparto aeronavale alle  prove
facoltative di una lingua  straniera  -  scelta  tra  quelle  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) - e di informatica, con le  modalita'
indicate in allegato 11. 
    9.  L'aspirante  in  possesso   dell'attestato   di   bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle  modalita'
di esecuzione della prova. 
    10. Analogamente a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo': 
      a) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda  di
partecipazione,  la  prova  facoltativa  di  informatica  in   lingua
tedesca; 
      b) essere comunque assistito, nel corso della richiamata prova,
da  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione  della
stessa. 
    11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4. 
    12. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto  e  trenta  trentesimi  consegue,  nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche   di   merito,   le
maggiorazioni riportate in allegato 11. 
    13. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato a ogni candidato. 
    14. Al termine delle prove orali e  delle  prove  facoltative  di
lingua  straniera  e  informatica  dei  candidati  per  il   comparto
aeronavale  -  specializzazione  «pilota   militare»,   la   medesima
sottocommissione provvede, secondo le disposizioni  di  cui  all'art.
27, alla compilazione di una graduatoria  provvisoria  di  merito  ai
fini della individuazione dei  concorrenti  per  la  specializzazione
«pilota militare» da avviare agli accertamenti di cui  ai  successivi
articoli 23 e 24. 
    15. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota  con  avviso
sul portale attivo all'indirizzo  «concorsi.gdf.gov.it»,  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.