Art. 23 Visita medica di controllo per i candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» 1. I candidati ammessi all'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). 2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto dell'ammissione a detta fase, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 3. Le candidate positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione sono escluse dal concorso, con provvedimento della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). I provvedimenti di esclusione sono notificati alle interessate, che possono impugnarli secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 4. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente ospedale militare. 5. I candidati risultati idonei alla visita medica di controllo sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio di cui al successivo art. 24, a eccezione di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo. I concorrenti non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.