Art. 23 
 
Visita medica di controllo per i  candidati  che  concorrono  per  la
                 specializzazione «pilota militare» 
 
    1.  I  candidati  ammessi  all'accertamento   dell'idoneita'   al
pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). 
    2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  a
detta fase, devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a 5 giorni dalla data  di  presentazione,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. 
    3. Le candidate positive al test di  gravidanza  sulla  base  dei
certificati   prodotti   o   degli   accertamenti   svolti   a   cura
dell'Amministrazione sono escluse  dal  concorso,  con  provvedimento
della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  f).  I
provvedimenti di esclusione sono  notificati  alle  interessate,  che
possono impugnarli secondo  le  modalita'  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    4. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare. 
    5. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
di cui al successivo art. 24, a eccezione di quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo. I concorrenti  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.