Art. 25 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  11,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  15,  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dagli  articoli  16  e   18,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art.  21  e
le prove orali, previste dall'art. 22, e'  considerato  rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi  tecnici
di espletamento delle succitate fasi selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b),  c),  d)
ed e) hanno facolta' - su  istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN@pec.gdf.it; 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di controllo,  prevista  dall'art.  23,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      d) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  28,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza
maggiore,   debitamente   documentati,   comunicati   dal   candidato
all'Accademia della Guardia di  finanza,  tramite  posta  elettronica
certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono  valutati  a
giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia,
che, sentito il  Presidente  della  sottocommissione  per  la  visita
medica  di  incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione   del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto  improrogabilmente  entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d),  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.