Art. 25 Mancata presentazione e differimento del candidato 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per: a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 11, le prove di efficienza fisica, previste dall'art. 15, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dagli articoli 16 e 18, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 21 e le prove orali, previste dall'art. 22, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN@pec.gdf.it; b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; c) la visita medica di controllo, prevista dall'art. 23, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 28, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia, che, sentito il Presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.