Art. 26 Graduatoria per il comparto ordinario 1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' compilata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere g), h), i), j), k) e l). 3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i seguenti valori numerici: a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle tre materie d'esame); b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica; 4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 28. Tale graduatoria e' resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.