Art. 27 
 
                   Graduatoria comparto aeronavale 
 
    1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), e' compilata dalla  sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a  esclusione  delle  lettere
g), h,  i)  e  l)  con  l'indicazione  a  fianco  di  ciascuno  della
specializzazione per la quale ha concorso. 
    3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici: 
      a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
quattro materie d'esame); 
      b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
      c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova  di  efficienza
fisica  e  nelle  prove  facoltative  di  lingua   straniera   e   di
informatica; 
      d) punteggio titoli,  assegnato  ai  soli  concorrenti  per  la
specializzazione  «pilota  militare»  per  il  possesso  del   B.P.A.
(brevetto di pilota di aeroplano), conseguito  presso  la  Scuola  di
volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00; 
      e) punteggio  titoli  assegnato  ai  soli  concorrenti  per  la
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» in base  al
possesso delle seguenti categorie di patente nautica: 
        (1) categoria «A»: 
          (a) entro le 12 miglia dalla costa punti 0,20; 
          (b) senza alcun limite dalla costa punti 0,40; 
        (2) categoria «B»: punti 1,00. 
    I punti attribuibili per  il  possesso  delle  patenti  nautiche,
cosi' come sopra distinti, non  sono  cumulabili  tra  loro  e  sara'
considerata quella che comporta  l'attribuzione  del  punteggio  piu'
alto. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 28. 
    Tale graduatoria e' resa  nota  con  avviso  sul  portale  attivo
all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo  e
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.