Art. 29 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti.  Sono  a  carico
dell'Amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei  candidati  che  concorrono  per  la  specializzazione
«pilota militare» presso la Scuola di volo dell'Aeronautica  militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere i), j), k) e l), per  il  comparto
ordinario e all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere i), e  l),
per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti  al  Corpo  sono
concesse licenze straordinarie, per  esami  militari,  per  i  giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa  per  la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di quarantacinque giorni  annui  (art.  3,  comma  37,
legge 24  dicembre  1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente  non  si  presenti  alle
prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti.