Art. 31 
 
Trattamento  economico  degli  allievi  ufficiali   provenienti   dai
                         militari del Corpo 
 
    1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale.