Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
entro la data di rispettivo svolgimento della stessa di cui  all'art.
15 devono presentare  in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoRN@pec.gdf.it, i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di
punteggio tra quelli indicati negli articoli 26 e 27 del bando. 
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  gia'
indicati nella domanda di partecipazione, saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'Amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2017/2018  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata e ufficiale delle forze  di  completamento,  qualora
utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito  di  cui  agli
articoli 26 e  27  del  bando,  devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoRN@pec.gdf.it,  a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  chiedono  di
rinunciare a detto status per conseguire  l'ammissione  all'Accademia
della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.