Art. 6 Documentazione 1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa di cui all'art. 15 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoRN@pec.gdf.it, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio tra quelli indicati negli articoli 26 e 27 del bando. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, gia' indicati nella domanda di partecipazione, saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica. 3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2017/2018 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2. 4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di cui agli articoli 26 e 27 del bando, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoRN@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dal momento della restituzione.