Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nella  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della Commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o,  a  parita'  di  grado,  comunque  con
anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno otto ufficiali della Guardia  di  finanza,  periti  selettori,
membri; 
      f) sottocommissione per la visita medica  di  controllo  per  i
concorrenti  del  comparto  aeronavale  -  specializzazione   «pilota
militare», composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un
ufficiale medico, membri; 
      g) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione delle prove orali del comparto  aeronavale
di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), la sottocommissione di cui al
comma  1,  lettera  a),  e'  integrata  da   un   docente   abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera e di informatica, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata rispettivamente: 
      a) da docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera
prescelta dal candidato o  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza
qualificati conoscitori della medesima lingua; 
      b) ufficiali della Guardia di  finanza  in  forza  al  Servizio
informatica del Comando generale. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici, che  possono  rivestire  anche  il  grado  di
tenente. 
    5. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orali  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 3, lettera a). 
    6. Le sottocommissioni possono avvalersi: 
      a) per i  lavori  di  rispettiva  competenza,  dell'ausilio  di
esperti   ovvero   di   personale   specializzato   e   tecnico.   La
sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  e),  puo'  avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi; 
      b)  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  di   personale   di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.