Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti, membri, nella materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla nomina della Commissione giudicatrice; b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; f) sottocommissione per la visita medica di controllo per i concorrenti del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare», composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri; g) sottocommissione per la visita medica di incorporamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri. 2. Per l'effettuazione delle prove orali del comparto aeronavale di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera. 3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata rispettivamente: a) da docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; b) ufficiali della Guardia di finanza in forza al Servizio informatica del Comando generale. 4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente. 5. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al comma 3, lettera a). 6. Le sottocommissioni possono avvalersi: a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi; b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.