Art. 12 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza Armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento psico-fisico avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: trenta giorni dalla data della 1ª visita; b) Marina: trenta giorni dalla data della 1ª visita; c) Aeronautica: trenta giorni dalla data della 1ª visita. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il referto del test di gravidanza eseguito nei cinque giorni antecedenti la data di convocazione e l'ecografia pelvica; in caso di positivita' del test di gravidanza, la Commissione competente non procedera' all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e/o prove di verifica dell'efficienza fisica e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a convocare gli stessi in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi. Se in occasione della nuova convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta Commissione ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.