Art. 14 
 
              Prove di verifica dell'efficienza fisica 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a)  e b)  saranno  sottoposti,  a  cura  delle  competenti
Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 
    2. L'efficienza fisica  dei  candidati  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del
tirocinio. 
    3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4. Le modalita' di espletamento delle prove sono  indicate  nelle
Appendici al bando. 
    5. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando. 
    6.   I   concorrenti   che   lamentano   postumi   di   infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio delle  prove,  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla Commissione per le prove di  verifica  dell'efficienza
fisica. Questa, sentito il Dirigente del Servizio Sanitario o il  suo
sostituto, adottera'  le  conseguenti  determinazioni,  eventualmente
autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data.  Allo  stesso
modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusano  una
indisposizione, o che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi, dovranno  immediatamente  comunicarlo  alla  predetta
Commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Al  di  fuori  dei  casi  summenzionati,  non  saranno  prese  in
considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove
di verifica dell'efficienza fisica. 
    7. I concorrenti che, nei casi di  cui  al  precedente  comma  6,
otterranno   dalla   competente   Commissione   l'autorizzazione   al
differimento   dell'effettuazione    delle    prove    di    verifica
dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione) o con lettera raccomandata  o  telegramma  o,  ove
possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per  sostenere
tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra',  in  ogni
caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove
di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del
tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove  di  verifica
dell'efficienza  fisica,  ovvero  che   saranno   impossibilitati   a
sostenere le prove a causa di indisposizione  o  infortunio,  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma  7.
Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza  fisica  sara'
comunicato seduta stante.