Art. 17 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e art. 73, comma 14 della legge 9 agosto 2013, n. 98. 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.