Art. 2 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2017-2018 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 26° anno di  eta'.  Coloro  che  hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio   o   volontario   possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; 
      e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita'  psico-fisica
e attitudinale al  servizio  militare  incondizionato  per  l'impiego
negli  incarichi  relativi  al  grado  nonche'  nelle   categorie   e
specialita' di assegnazione  previste  nel  ruolo  Marescialli  delle
Forze   Armate.   Tale   idoneita'   sara'   verificata   nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e  delle
prove di verifica dell'efficienza fisica; 
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) aver tenuto condotta incensurabile; 
      m)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      n) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I militari  in  servizio  o  in  congedo  per  partecipare  al
concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente  comma
1, devono: 
      a) non aver superato il giorno di compimento del  28°  anno  di
eta'; 
      b) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c)  non  aver  riportato   sanzioni   disciplinari   di   stato
nell'ultimo  quinquennio  o  nel  periodo  di  servizio  prestato  se
inferiore a cinque anni; 
      d)  essere  in  possesso  della  qualifica  non   inferiore   a
«superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo  biennio
o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,  comma  1,
ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino  all'ammissione
al corso di  formazione,  pena  l'esclusione  dal  concorso  o  dalla
frequenza del corso con provvedimento del Direttore Generale  per  il
Personale Militare o di autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.