Art. 2
Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito
dell'Ateneo e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 13 febbraio 2018
La direttrice: Prinzivalli