IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del  Trentino  -  Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e  l'articolo  19
della  legge  18  febbraio  1999,  n.  28,   concernente   "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'articolo 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice Civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca
e della lingua ladina nei rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni,  recante  "Attuazione  dell'articolo  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  nuovo  inquadramento
del personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia
di finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto  legge  25  giugno
2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,
n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile"  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   "Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'articolo  36,  comma
23, in base al quale, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  35
del  richiamato  Decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  i
marescialli della Guardia di finanza sono tratti,  per  l'anno  2018,
nella misura del 50% dei  posti  complessivamente  messi  a  concorso
attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso  dell'attestato  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  dei  candidati
appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire  un'adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2018/2019,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 90°  corso  presso
la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: 
      a) n. 584 allievi marescialli  del  contingente  ordinario,  di
cui: 
        1) 18 sono riservati ai candidati in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti,
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio; 
      b) n. 47 allievi marescialli del  contingente  di  mare,  cosi'
suddivisi: 
        1) n. 30 per  la  specializzazione  "nocchiere  abilitato  al
comando" (NAC); 
        2) n. 17 per la specializzazione "tecnico di macchine" (TDM). 
    2.  Dei  17  posti  disponibili  per  il  contingente  di   mare,
specializzazione "tecnico  di  macchine",  n.  6  sono  riservati  ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  "motorista  navale"  presso  la  Scuola  Nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  Autorita'  di  cui
all'articolo 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
    I militari in possesso  dei  suddetti  requisiti  possono  essere
ammessi, a domanda, al corso di cui  al  comma  1,  lettera  b),  con
esonero dalle  relative  prove  concorsuali.  A  tal  fine,  i  posti
disponibili sono  assegnati  ai  militari  giudicati  meritevoli  che
abbiano conseguito la  specializzazione  di  "motorista  navale"  con
maggior  punteggio  di  merito,  maggiorato  degli  eventuali  titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di  grado  piu'  elevato.  A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'. 
    3. La specializzazione "motorista navale" deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    4. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  2
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 
    6. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare, consistente  in  questionari  a  risposta
multipla; 
      b) prova scritta di composizione italiana; 
      c) prova di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prova orale di cultura generale; 
      g) prova facoltativa di una lingua estera,  consistente  in  un
esame scritto e orale nella lingua prescelta; 
      h) prova facoltativa di informatica. 
    7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.