Art. 13 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera
b),  e  ai  candidati  e'  fatto  obbligo  di  osservare,  in  quanto
compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi  1  e
3), 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi  e  contrari.  Tali  testi  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettera b).