Art. 15 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono: 
      a) per il contingente ordinario, nelle seguenti: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m  e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare, nelle seguenti: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m  e
prova di nuoto 25 m stile libero; 
        2) prova facoltativa  a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia; 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nella
tabella  in  allegato  3,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  finali  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
        
 
        =====================================================
        | Punteggio conseguito|        Maggiorazione        |
        +=====================+=============================+
        |       da 1 a 2      |             0,05            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 2,5 a 3,5    |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       da 4 a 5      |             0,15            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 5,5 a 6,5    |             0,20            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |       da 7 a 8      |             0,25            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 8,5 a 9,5    |             0,30            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 10 a 11     |             0,35            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |     da 11,5 a 12    |             0,40            |
        +---------------------+-----------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla Sottocommissione di cui all'articolo
7, comma  1,  lettera  c),  un  certificato,  in  originale  o  copia
conforme,  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici
appartenenti alla Federazione Medico  Sportivo  Italiana,  ovvero  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
Sanitario Nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in  qualita'  di
medici specializzati in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il Presidente della competente Sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al  21  agosto  2018
non potendo procedere all'effettuazione  della  prova  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del  21  agosto  2018,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il Presidente della competente Sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle  prove  e  lo  faccia  presente  a  uno  dei  membri  della
Sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 21 agosto 2018, ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se  non  appartenenti  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,   sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.